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Statuto
ASSOCIAZIONE P.A. CROCE BIANCA
O.N.L.US.
Corso Mazzini, 60 rosso 17100 SAVONA
P. IVA: 00287100093
STATUTO
ARTICOLO 1
ATTO COSTITUTIVO
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Il giorno 4 marzo 1899 è stata costituita in Savona l’Associazione «Pubblica Assistenza Croce Bianca», riconosciuta giuridicamente in Ente Morale, mediante il Regio Decreto 4 Febbraio 1923, n° 364;
l’Associazione è, oggi, sita in Savona, Corso Mazzini, 60 rosso.
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«La Pubblica Assistenza Croce Bianca» è, a tutti gli effetti, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.
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L’Associazione è obbligata a far uso, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «O.N.L.U.S.».
ARTICOLO 2
L'EMBLEMA - LA BANDIERA - IL DISTINTIVO
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L’Emblema dell'Associazione è costituito da una croce bianca, a braccia eguali, filettata in rosso su scudo a fondo azzurro, riportante, immediatamente all’esterno, l’iscrizione «Pubblica Assistenza Croce Bianca».
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La bandiera è bianca con al centro l’emblema sociale; l’asta della bandiera è sormontata da un pellicano in atto di aprirsi il ventre per nutrire i suoi piccoli.
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Il distintivo è a forma di scudo a fondo azzurro; al centro è rappresentato l’emblema sociale; al di sotto di esso la scritta «Savona».
ARTICOLO 3
ORIGINE, MOTIVO
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L’Associazione ha carattere aconfessionale ed apartitico e si richiama ai valori fondamentali della Costituzione Repubblicana, erogando le proprie prestazioni attraverso l’operato personale, spontaneo e gratuito dei propri associati nei confronti di tutti i cittadini, senza distinzione di razza o di religione o di partito, dando concreta attuazione alle norme previste dall’art. 3 della Costituzione.
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L’Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà socio-sanitaria, in particolare nei settori specificati nel successivo articolo 4.
ARTICOLO 4
FINALITÀ
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L’Associazione persegue le seguenti finalità:
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interviene a favore degli infortunati e degli infermi, provvedendo all’assistenza di primo intervento ed al trasporto degli stessi nei presidi preposti; interviene, altresì, nelle calamità internazionali, nazionali e locali, con attività di assistenza e solidarietà a favore delle popolazioni;
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promuove ed organizza il volontariato nel settore socio-sanitario, curando la diffusione della cultura sanitaria ed assistenziale e la formazione di una coscienza solidaristica, volta al rispetto ed alla valorizzazione della persona umana e dell’ambiente;
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promuove manifestazioni culturali, artistiche, sportive e ricreative volte a valorizzare il volontariato, anche attraverso pubblicazioni periodiche e l’uso dei mezzi di comunicazione di massa;
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promuove ed organizza corsi formativi e di aggiornamento su temi di carattere socio-sanitario, ai fini del perseguimento degli scopi sociali;
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interviene nel settore della riabilitazione ortopedica e neuro-motoria, attraverso l’organizzazione di specifici servizi fisiatrici, utilizzando, a tal fine, personale volontario, dipendente o convenzionato.
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Le attività, connesse al perseguimento ed al raggiungimento delle finalità, definite nel comma precedente, vengono svolte senza fini di lucro, con assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, fatta eccezione per i casi per i quali la destinazione e la distribuzione siano imposti per legge o per norme statutarie e regolamentari.
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Eventuali utili ed avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
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è fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate al primo comma del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 5
ADESIONE ALL’A.N.P.AS. E RAPPORTI CON LE AA.SS.LL.
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L’Associazione aderisce all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.), in quanto compatibile con le proprie finalità.
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Collabora con le Aziende Sanitarie Locali, tramite la stipulazione di apposite convenzioni.
ARTICOLO 6
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
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L’Associazione assicura la gestione democratica, attraverso organi liberamente eletti dai Soci; garantisce, inoltre, la partecipazione attiva dei Soci alla vita associativa.
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Sono organi dell’Associazione:
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l’Assemblea Generale dei Soci;
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il Consiglio di Amministrazione;
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il Collegio dei Revisori dei Conti;
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la Direzione dei Servizi;
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il Collegio dei Probiviri.
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